L'ACQUA CONDENSATA DEI COMPRESSORI E' UNO SCARTO INDUSTRIALE

L’ACQUA CONDENSATA DEI COMPRESSORI E’ UNO SCARTO INDUSTRIALE

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Dove c’è aria compressa c’è anche condensa. 

Un litro d’olio inquina 1.000.000 di litri di acqua potabile.

Queste cifre salgono se si considerano i numerosi processi industriali durante i quali vengono prodotte acque di scarico oleose.

L’acqua di condensa dei compressori è considerata a tutti gli effetti uno scarico industriale, in quanto può contenere quantità variabili di olio ed impurità che la rendono un refluo particolarmente inquinante.

Tale refluo deve quindi essere gestito secondo uno dei seguenti modi alternativi:

  • come scarico idrico industriale: il refluo può essere convogliato in fognatura, previa richiesta di autorizzazione agli scarichi idrici industriali;
  • come refluo speciale: l’acqua di condensa può essere raccolta e smaltita come refluo pericoloso utilizzando il codice CER 161001 (soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose).

La norma che regola gli scarichi industriali è il D.L. 152/06 e successive modifiche e regolamentazioni, il cosiddetto Codice dell’Ambiente, il quale prevede che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Esistono soluzioni tecniche mirate per la gestione e il trattamento corretto di tutti gli scarichi industriali prodotti da impianti per la produzione di aria compressa:

  • l’installazione di scaricatori di condensa elettronici a perdita zero:  

eliminazione della condensa attraverso uno scaricatore a controllo elettronico di livello, per evitare perdite di aria compressa minimizzando il consumo energetico ed inutili spese. Il sensore capacitivo integrato rileva la quantità di condensa e scarica la stessa al momento giusto, risparmiando aria compressa e aumentando l’efficacia.

  • Sistemi di trattamento acque emulsionate:

impianto di piroscissione che rende possibile la separazione per gravità. Metodo più preciso dei soliti metodi tradizionali.

SANZIONI

Le sanzioni previste possono essere:

  • Sanzioni amministrative all’art. 133 (sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro)
  • Sanzioni penali all’art. 137 (arresto da tre mesi a tre anni e ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro), sono pesanti e di particolare rilevanza.

In questo caso di reato, non è solo responsabile l’amministratore in quanto affiancato da un responsabile tecnico in possesso particolari conoscenze tecniche necessarie allo svolgimento delle operazioni e unico responsabile delle stesse.

Pertanto, il responsabile tecnico è responsabile dell’irregolarità nella gestione, ma l’amministratore è responsabile per il mancato controllo.

Viste le sanzioni sia civili sia penali che sono previste; è da considerare seriamente una particolare attenzione agli scarichi che troppo spesso si vedono direttamente immessi nel sottosuolo in assenza di qualsivoglia richiesta ed ottenimento di autorizzazione.

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