L’adeguamento delle SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA (SDS) alle nuove modifiche terminerà il 31 dicembre 2022.
Il 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove prescrizioni della Commissione Europea per la compilazione delle SDS, con applicazione del nuovo Regolamento (UE) 2020/878 del 18 giugno 2020, che modifica l’Allegato II del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
La scheda di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) è un documento che riporta le informazioni di accompagnamento di tutti i prodotti chimici lungo l’intera catena di approvvigionamento: dal produttore o importatore del prodotto fino all’utilizzatore finale.
Questo documento contiene tutte le informazioni sulle proprietà fisico–chimiche, tossicologiche e di pericolo per l’ambiente necessarie per un corretto e sicuro utilizzo delle sostanze attive e delle loro miscele.
La SDI consente:
- al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso;
- agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.
ATTIVITA’ INTRODOTTE
In sezione 1.1 della scheda dati di sicurezza dovrà essere riportato il codice UFI (Identificatore Unico di Formula) secondo le modalità previste dall’Allegato VIII del Regolamento CLP parte A sezione 5.
Per quanto riguarda la sezione 3 occorrerà, rispetto al Regolamento attualmente in vigore, indicare il limite di concentrazione specifico, il fattore M e la stima della tossicità acuta per le sostanze incluse nell’allegato VI del Reg. (CE) 1272/2008.
Inoltre, se la sostanza è registrata e fa riferimento a una nanoforma, dovranno essere indicate le caratteristiche delle particelle che costituiscono la nanoforma.
Verranno aggiornati e modificati i limiti di concentrazione per i quali una sostanza deve essere elencata in sezione 3.2.
Per tutti gli end-point della sezione 9 verranno specificate e descritte le informazioni richieste, le definizioni, i casi di applicabilità e non applicabilità e in alcuni casi le temperature appropriate da indicare nella SDS.
Nella sottosezione 11.2 si dovrà fornire informazioni sugli effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino (ove disponibili) per le sostanze identificate come tali se presenti nella sottosezione 2.3 della SDS.
BWB Conforma rimane a disposizione per l’elaborazione del Rischio Chimico valutando le Vostre Schede di Sicurezza in funzione dei nuovi dettami normativi.
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