Il 24 febbraio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto nr. 13 (PNRR3) contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC).
All’interno di questo provvedimento sono state inserite misure molto importanti che vanno a toccare sia una serie di procedimenti autorizzativi ambientali ed energetici sia una nuova gestione semplificata delle terre e rocce da scavo.
Molto importante è quindi l’articolo 48 che preannuncia un nuovo regolamento che disciplinerà le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.
Questo decreto è entrato in vigore il 25 febbraio 2023 e va ad abrogare il DPR nr. 120 del 13 giugno 2017.
ARTICOLO 48
L’art. 48 prevede che il nuovo decreto avrà per oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:
- alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
- alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
- alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica dovrà adottare un apposito e nuovo decreto per la gestione semplificata delle terre e rocce da scavo, in modo da rispettare le tempistiche di attuazione del PNRR.
Il comma 3 prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del futuro decreto, saranno abrogati sia l’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (vedi allegato) sia il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (vedi Suggerimento n. 396/2017).
Fonte ANCE
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