La nota n. 2572/2023 fornisce indicazioni in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi all’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 300/1970.
L’ ispettorato del Lavoro ribadisce che, fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza, l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti.
L’accordo con le rappresentanze aziendali costituisce, infatti, il percorso prioritario previsto dal Legislatore e la procedura autorizzatoria pubblica presso l’Ispettorato risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati ed è condizionata, ai fini istruttori, alla dimostrazione dell’assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse.
L’assenza dell’accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo non può essere sostituita dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori ( sentenza n. 1733 del 17.01.2020 ).
Le istanze presentate alle strutture territoriali per poter essere prese in considerazione dovranno contenere la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo.
AZIENDE MULTILOCALIZZATE
Le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL, potranno presentare una sola istanza di autorizzazione. L’Ispettorato territorialmente competente provvederà alla verifica delle condizioni formali e sostanziali previste ed emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima.
Qualora una azienda sia già in possesso di un provvedimento autorizzativo ed abbia intenzione di installare il medesimo sistema in una diversa unità produttiva, potrà presentare istanza di integrazione.
NUOVE AZIENDE E NUOVE ASSUNZIONI
L’art. 4 della L. n 300/1970 si applica alle aziende in cui sono presenti lavoratori; quindi, l’Ispettorato può e deve intervenire solo in presenza di lavoratori.
NUOVA AZIENDA: Al momento della presentazione dell’istanza, l’azienda non ha in forza lavoratori, in quanto deve ancora completare i lavori nella sede in cui dovrà essere installato l’impianto, ma che prevede di avvalersi di personale non appena avviata l’attività. L’azienda dovrà presentare l’istanza per l’autorizzazione, che deve sempre precedere l’installazione dell’impianto, indicando nel modello di istanza il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all’avvio dell’attività.
NUOVE ASSUNZIONI: L’azienda è già in esercizio, con impianto legittimamente installato e perfettamente funzionante in assenza di lavoratori e deve procedere ad assunzioni di personale. In tale caso, pur avendo già installato e messo in funzione l’impianto di videosorveglianza, l’azienda potrà presentare istanza in un momento successivo ma dovrà produrre contestualmente attestazione che lo stesso impianto sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l’eventuale provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato del Lavoro.
SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE
I suddetti sistemi consentono la raccolta e l’elaborazione di dati di varia natura in modo tale da permettere una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione dei mezzi (o comunque dei dispositivi) e del loro tracciamento e, quindi, direttamente o indirettamente, anche del lavoratore che li utilizza.
Il Garante per la protezione dei dati personali, infatti, è intervenuto con numerosi provvedimenti in materia di geolocalizzazione nell’ambito del rapporto di lavoro.
Tali sistemi per fornire idonee garanzie nel trattamento devono:
- consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo se strettamente necessario rispetto alle legittime finalità perseguite;
- consentire la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro così da escludere il monitoraggio continuo del lavoratore;
- trattare i dati mediante pseudonimizzazione, escludendo dati direttamente identificativi agli interessati ( es. il codice dispositivo o del veicolo assegnato ) ;
- Prevedere la memorizzazione dei dati solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite.
Il personale ispettivo dovrà quindi valutare l’opportunità di prevedere nel corpo dei provvedimenti autorizzativi il rispetto delle disposizioni normative sulla privacy (in particolare gli art. 5 ; 6; 13 ; 14 e 35 del Reg. ( UE ) 2016/679 ).
Considerato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato in relazione allo “strumento” di geolocalizzazione in sé, in costanza delle ragioni legittimanti si ritiene che non sia necessario richiedere l’elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà installato l’impianto.
DISPOSIZIONI CHE FAVORISCONO LA VIDEOSORVEGLIANZA
Le stesse garanzie trovano applicazione anche in presenza di specifiche disposizioni normative che favoriscano o impongano l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza come, ad esempio, nelle strutture scolastiche o socioassistenziali e nelle sale scommesse.
Secondo l’Inl, infatti, le garanzie dell’articolo 4 e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono subire limitazioni, neppure se l’adozione di sistemi di videosorveglianza è imposta da normative di settore. Stesso discorso per i collaboratori etero-organizzate e lavoratori autonomi che operano mediante piattaforme digitali ( Nota n. 9728 del 12.11.2019 ).
Fonte INAIL
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