È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 4 aprile 2023, n. 59:
Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti entrerà in vigore il 15/06/2023.
Il decreto va ad abrogare il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148.
Considerato il carattere innovativo della digitalizzazione delle operazioni previste per assicurare la tracciabilità dei rifiuti attraverso il nuovo sistema RENTRI, il Regolamento prevede un’applicazione graduale dell’iscrizione al RENTRI:
- a decorrere dal 13 febbraio 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
- a decorrere dal 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- a decorrere dal 13 febbraio 2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
Il decreto RENTRI introduce i nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti che saranno vigenti a partire dal diciottesimo mese dall’entrata in vigore del decreto, ovvero a partire dal 15 dicembre 2024.
Il versamento di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, anch’esso commisurato alla tipologia dei soggetti coinvolti e alla classe dimensionale, assicurerà la copertura degli oneri per il funzionamento del Registro Elettronico Nazionale.
L’introduzione degli adempimenti in modalità digitale rappresenta l’evoluzione dell’attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti, in linea con il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Il RENTRI, oltre ad assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo sui rifiuti, metterà a disposizione delle imprese e del sistema pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l’economia circolare e il recupero di materia.
STRUTTURA REGISTRO NAZIONALE RIFIUTI
Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.
Il RENTRI è articolato in:
- una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione è inserita l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679;
- una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16.
Il RENTRI è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali.
CONTRIBUTO ANNUALE
La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria.
Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale.
Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell’iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Ogni variazione all’iscrizione è soggetta al pagamento del diritto di segreteria.
Approfondimento RENTRI: NUOVO REGISTRO SULLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
Fonte Certifico
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