Nel settembre 2021 sono stati emanati 3 Decreti che hanno portato al definitivo superamento del d.m. 10 marzo 1998 che ha rappresentato il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro:
- Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 (Decreto Controlli) recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″. Parzialmente entrato in vigore il 25 settembre 2022 a causa delle proroghe/modifiche operate.
- Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 (Decreto GSA) recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″. Entrato in vigore il 4 ottobre 2022;
- Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 (Decreto Minicodice) recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“. Entrato in vigore il 29 ottobre 2022.
Dopo alcuni giorni, si vede necessaria l’emanazione di un altro Decreto che influisca su alcuni contenuti e scadenze del decreto 1 settembre 2021.
DECRETO 15 SETTEMBRE 2022
Il Decreto 15 settembre 2022 posticipa 25/09/2023 la data entro i quali i tecnici manutentori dovranno possedere la qualifica ai fini dei controlli periodici sui presidi antincendio.
Un’altra modifica, invece, riguarderà i contenuti dell’allegato II. In particolare, quanto definito nel Prospetto 3.8, che sarà sostituito e integrato da ciò che è contenuto negli allegati A e B.
Il 7 Novembre viene prodotta una circolare che fornisce i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del DM 15 settembre 2022.
CIRCOLARE 7 NOVEMBRE 2022
La circolare n. 16579 del 7 novembre 2022 ha in oggetto “decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante ‘Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81′”
Si segnala, innanzitutto, che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 “dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori”.
Pertanto – continua la circolare – dal 25 settembre 2022, “si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli”.
La circolare segnala poi che “possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del Dm 1° settembre 2021 (25 settembre 2022) siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022”.
Si ricorda, infine, che con successiva nota “saranno chiarite le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame”.
E si comunica, in conclusione, che “a far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo”.
Fonte Conflavoro
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