Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato un decreto direttoriale il 28/6/2023 riguardante l’approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in merito alle emissioni odorigene da impianti e attività.
Questo decreto ministeriale, in conformità con le previsioni dell’articolo menzionato, stabilisce quanto segue:
a) La disciplina regionale o le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera possono includere misure per prevenire e limitare le emissioni odorigene da stabilimenti, inclusi quelli soggetti al titolo I della parte V del decreto legislativo, che riguarda la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera da impianti e attività.
b) È possibile elaborare indirizzi relativi alle misure di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene tramite un coordinamento appositamente istituito tra vari enti, tra cui ministeri (ambiente e salute), regioni, province, ANCI, ISPRA, Agenzie regionali e provinciali per l’ambiente, ISS, ENEA e CNR.
Il decreto comprende cinque allegati:
- “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene da impianti e attività.”
- Allegato A.1: “Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione.”
- Allegato A.2: “Campionamento olfattometrico.”
- Allegato A.3: “Strategia di valutazione della percezione del disturbo odorigeno.”
- Allegato A.4: “Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene.”
- Allegato A.5: “IOMS (Instrumental Odour Monitoring System).”
L’adozione di questo provvedimento è stata notificata attraverso un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10/7/2023, n. 159, e il testo completo è disponibile sul sito istituzionale del Ministero.
Finalità e campo di applicazione
Il campo di applicazione comprende attività soggette all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sia all’interno di Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) in regime autorizzativo ordinario o in deroga, che in altri regimi autorizzativi, compreso l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con eventuali limiti più rigorosi stabiliti dalle autorità competenti.
Sebbene l’individuazione degli impianti e delle attività con impatto odorigeno spetti alle Autorità Regionali, il Provvedimento Ministeriale fornisce un elenco di riferimento (Tabella 1) che può essere adattato e ampliato in base alle specificità territoriali e alle situazioni concrete riscontrate. Inoltre, si precisa che per impianti e attività non inclusi nella Tabella 1 o non individuati dall’Autorità Regionale, l’applicazione delle procedure previste può avvenire caso per caso attraverso valutazioni delle autorità competenti.
Istruttorie autorizzative
Le Autorità Regionali determinano i requisiti necessari per le richieste di autorizzazione e i relativi procedimenti per le emissioni odorigene in attività autorizzate all’emissione in atmosfera o all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
I procedimenti variano a seconda della presenza di:
- Impianti o attività con potenziale impatto odorigeno, come specificato nella Tabella 1 o da disposizioni regionali.
- Situazioni in cui siano possibili impatti odorigeni significativi.
La Tabella 2 fornisce dettagli sui procedimenti da seguire per impianti nuovi o esistenti, considerando diversi livelli di approfondimento. Le Autorità Regionali possono scegliere tra procedure estese o semplificate in base a vari fattori, tra cui:
- Tipo di procedura richiesta per le emissioni in atmosfera o l’AIA.
- Esperienze consolidate o dati che indicano potenziali problemi di odori.
- Presenza di segnalazioni pregresse o impatti cumulativi.
- Contesto territoriale e localizzazione.
- Linee guida settoriali o disposizioni specifiche per le BAT Conclusion.
- Valutazioni di siti specifici o dati di letteratura.
Per stabilimenti esistenti in rinnovo con potenziale impatto odorigeno e senza modifiche peggiorative, è richiesta una procedura con relazione di ricognizione.
Stabilimenti nuovi senza impatto odorigeno potenziale e stabilimenti esistenti in rinnovo senza modifiche peggiorative o segnalazioni non richiedono ulteriori azioni.
Vi sono due casi speciali:
- Stabilimenti esistenti con situazioni di crisi che richiedono coinvolgimento di enti locali e autorità competenti per il riesame o l’aggiornamento dell’autorizzazione.
- Impianti o attività soggetti al rilascio dell’autorizzazione in atmosfera generale o considerati “scarsamente rilevanti” con modalità applicative specifiche per affrontare le emissioni odorigene.
Per maggiore chiarezza, sono fornite definizioni, tra cui stabilimenti nuovi, stabilimenti esistenti, impianti o attività con potenziale impatto odorigeno, modifiche peggiorative delle emissioni odorigene, segnalazioni e rinnovi.
Valori di accettabilità dell’impatto olfattivo
Il provvedimento ministeriale richiede la presentazione di documentazione dettagliata per gli stabilimenti soggetti a procedura estesa. Questa documentazione comprende la descrizione del ciclo produttivo, la classificazione del territorio e dei ricettori sensibili, l’individuazione delle fonti di emissioni odorigene, la valutazione della zona circostante, il modello di dispersione e le mappe di impatto.
In particolare, il provvedimento richiede anche la “caratterizzazione chimica e/o olfattometrica delle fonti emissive” per associare alle fonti le concentrazioni e le portate di odore.
Questo vale per tutte le fonti significative nello stabilimento, definite come quelle con una portata di odore superiore a 500 ouE/s, tranne quelle con concentrazioni massime inferiori a 80 ouE/m3, indipendentemente dalla portata.
Il provvedimento stabilisce valori di accettabilità dell’impatto olfattivo presso i ricettori sensibili, ma le normative statali e regionali possono applicare valori più severi in base a situazioni territoriali specifiche.
L’autorità competente può anche inserire prescrizioni relative a valori di concentrazione e portata di odore e stabilire valori limite di emissione per specifiche sostanze.
Tuttavia, è importante notare che questi valori non costituiscono valori limite di emissione secondo la definizione legale, e il superamento di tali valori è soggetto a sanzioni amministrative.
Nei casi in cui si applichi la procedura semplificata, la valutazione del potenziale impatto odorigeno può essere effettuata senza l’uso di un modello di dispersione e la redazione di mappe di impatto.
In questo caso, non è necessario fare riferimento ai valori di accettabilità dell’odore presso i ricettori o fissare valori di concentrazione e portata di odore per singole emissioni.
Fonte Lisa Servizi
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