Il conto alla rovescia è iniziato!
Entro il 17 dicembre, le organizzazioni italiane sono chiamate a mettersi in regola con il Decreto Legislativo 24/23 sul Whistleblowing.
Questa normativa, tesa a promuovere una cultura di trasparenza e responsabilità, richiede azioni tempestive da parte di tutte le imprese.
PUNTI ESSENZIALI DELLA DIRETTIVA
- Accordo Sindacale: La collaborazione tra datori di lavoro e rappresentanti sindacali è cruciale. La legge impone la definizione di un accordo sindacale che stabilisca i dettagli dell’implementazione del sistema di whistleblowing.
- Procedura di Riferimento: Ogni organizzazione deve redigere una procedura di whistleblowing chiara e accessibile. Questa guiderà la gestione di segnalazioni, garantendo riservatezza e protezione per coloro che segnalano atti illeciti.
- Formazione: Preparare il personale è fondamentale. La legge richiede la formazione di dipendenti, dirigenti e collaboratori coinvolti nell’implementazione del sistema. Un passo cruciale per garantire una comprensione diffusa e l’efficacia del programma.
- Piattaforma Attiva: L’adozione di una piattaforma di whistleblowing è un elemento imprescindibile. Deve essere accessibile, sicura e favorire la segnalazione anonima per incentivare la partecipazione dei membri dell’organizzazione.
- Nomina Gestore delle segnalazioni interne
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA DIRETTIVA
La direttiva si applica non solo al settore pubblico ma coinvolge anche soggetti del settore privato che soddisfano determinati criteri.
Tra questi, le imprese che hanno impiegato in media almeno 50 lavoratori subordinati con contratti a tempo indeterminato o determinato nell’ultimo anno.
Anche le aziende che hanno adottato modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 sono coinvolte, anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati nell’ultimo anno.
Inoltre, sono inclusi i soggetti nel campo delle norme finanziarie e di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati nell’ultimo anno.
Le aziende devono conformarsi alla normativa istituendo un canale di segnalazione interno competente, autonomo e dedicato alla gestione delle segnalazioni, garantendo al contempo la corretta gestione e riservatezza delle stesse.
SANZIONI
A carico della società inadempienti, comminate dall’ANAC:
- sanzione da 10.000 a 50.000 euro: quando l’ANAC accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12 del D.lgs. 24/2023;
- sanzione da 10.000 a 50.000 euro: quando l’ANAC accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme alla normativa, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
A carico del segnalante: sanzione da 500 a 2.500 euro nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.
L’AZIENDA COSA DEVE FARE?
- Identificazione dei Canali di Segnalazione (Art. 4 D.lgs. 24/2023)
Le imprese, previa consultazione delle rappresentanze sindacali, sono tenute a istituire propri canali di segnalazione che, mediante l’utilizzo di strumenti crittografici, assicurino la riservatezza del segnalante, del soggetto segnalato, dei testimoni eventuali e del contenuto della segnalazione con i relativi allegati.
Le segnalazioni possono essere presentate in forma scritta, anche attraverso mezzi informatici, o verbalmente (ad esempio, tramite linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o appuntamenti con il Responsabile del Canale).
- Identificazione del Responsabile (Art. 4 D.lgs. 24/2023)
La gestione dei canali di segnalazione è affidata a:
- Una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato, con personale appositamente formato per la gestione del canale di segnalazione.
- Un soggetto esterno, anch’esso autonomo, dotato di personale specificamente formato.
- Attivazione di una Procedura per la Gestione delle Segnalazioni (Art. 5 D.lgs. 24/2023)
Il gestore dei canali di segnalazione è tenuto a svolgere le seguenti attività:
- Rilasciare un avviso di ricevimento al segnalante entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.
- Se opportuno, richiedere al segnalante elementi aggiuntivi.
- Intraprendere ulteriori indagini per valutare la fondatezza della segnalazione.
- Entro un massimo di tre mesi dalla data di ricezione, fornire un riscontro adeguato al segnalante, indicando se la segnalazione è stata considerata infondata e quindi archiviata, oppure se è stata ritenuta fondata (motivando la decisione).
Fonte Confapi Treviso
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