Gestione Terre e Rocce da Scavo: Cosa Cambia con il Nuovo Regolamento 2025?

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Dal 21 marzo 2025 entra in vigore un nuovo Regolamento nazionale che semplifica la disciplina delle terre e rocce da scavo, portando con sé novità importanti per tutte le imprese che operano nel settore edile, ambientale e infrastrutturale.

Si tratta di una riforma fondamentale per chi opera in ambito edilizio e infrastrutturale, pensata per snellire le procedure, rafforzare le garanzie ambientali e sanitarie, e accelerare l’attuazione del PNRR.

Regolamento 21 marzo 2025

Il Regolamento definisce una procedura semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo non qualificate come rifiuti, introducendo nuove modalità di classificazione e utilizzo.

Gli obbiettivi sono:

  • Semplificare le pratiche burocratiche,
  • Rafforzare la tutela dell’ambiente e della salute pubblica,
  • Favorire la realizzazione di opere pubbliche in ambito PNRR.

Tuttavia, semplificato non significa senza regole. Anzi: le imprese dovranno comunque dimostrare la conformità attraverso una documentazione tecnica specifica.

Attenzione: il testo potrebbe essere modificato prima della pubblicazione ufficiale in Gazzetta.

Quali sono le principali novità?

1. Definizioni più chiare (art. 2)

Concetti come deposito intermedio, sito oggetto di bonifica, sedimenti e valori di fondo naturale vengono descritti in modo dettagliato per favorire una uniformità nazionale.

2. Quando non sono rifiuti? (art. 4)

Le terre e rocce non sono rifiuti se:

  • Derivano da attività diverse dalla semplice produzione del materiale;
  • Sono utilizzabili direttamente (salvo trattamenti ammessi);
  • Rispettano i limiti di contaminazione;
  • Sono accompagnate da un Piano di Utilizzo o da Dichiarazione Sostitutiva.
3. Deposito intermedio ammesso (art. 5)

Consentito anche in siti diversi da quelli di origine o destinazione finale, purché non si arrechi danno ambientale e siano presenti sistemi di controllo (es. segnaletica, isolamento fisico).

4. Piano di utilizzo semplificato (artt. 10-11)
  • Invio almeno 90 giorni prima dell’avvio lavori;
  • Ridotti a 45 giorni per opere PNRR;
  • Possibilità di validazione preventiva da parte di ARPA;
  • Aggiornamenti e proroghe consentite con procedure dedicate.
5. Modulistica unica per il trasporto (art. 6)

Introdotto un modello standard (Allegato 7) per accompagnare il trasporto dei materiali qualificati come sottoprodotti. Uno strumento pratico e utile per evitare errori documentali.

6. Obbligo di dichiarazione (art. 7)

Due le dichiarazioni obbligatorie:

  • Di consegna all’utilizzo, da parte del produttore;
  • Di avvenuto utilizzo, da parte del destinatario.

Se non rispettate, la qualifica di sottoprodotto decade: il materiale diventa automaticamente rifiuto (art. 8).

7. Casi speciali e soglie (artt. 12-13)

Norme ad hoc per:

  • Siti oggetto di bonifica,
  • Aree con valori di fondo elevati,
  • Sedimenti marini, con obbligo di parere preventivo da parte dell’ARPA.

8. Tracciabilità e costi (artt. 19-20)

  • I dati confluiranno in una cartografia ambientale nazionale gestita da ISPRA.
  • Previsto un tariffario nazionale per finanziare le attività tecniche delle agenzie ambientali.

Perché questo Regolamento è importante per la tua azienda?

Questa norma rappresenta un’opportunità concreta per le imprese che gestiscono cantieri o movimentano terre e rocce:

  • Tempi più rapidi per l’avvio dei lavori,
  • Minor burocrazia, grazie a procedure semplificate,
  • Meno incertezze interpretative, grazie a definizioni chiare e norme specifiche,
  • Più tutela per l’ambiente e la salute.

Ma attenzione: le nuove regole impongono responsabilità precise. Perdere la qualifica di sottoprodotto comporta l’applicazione immediata delle regole sui rifiuti, con implicazioni operative e sanzionatorie importanti.

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