È stato finalmente firmato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La bozza definitiva, approvata il 17 aprile 2025, rappresenta un passaggio cruciale per tutte le imprese italiane, soprattutto per le piccole e medie, che dovranno rivedere i propri piani formativi alla luce delle nuove disposizioni.
Vediamo insieme le principali novità.
Cosa prevede la nuova formazione per i datori di lavoro nei cantieri?
Il nuovo Accordo Stato-Regioni stabilisce un percorso formativo obbligatorio di 16 ore per tutti i datori di lavoro, articolato in moduli giuridico-normativi e organizzativi. Per i titolari di imprese che operano nei cantieri edili è richiesto un modulo integrativo di 6 ore. L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni (minimo 6 ore), anche in modalità online.
Se il datore di lavoro svolge anche il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), al corso base (16+8 ore) si aggiungono:
- un modulo comune di 8 ore, con esercitazione pratica sulla redazione del DVR specifico per il settore ATECO;
- moduli tecnici di durata variabile, in base alla macrocategoria ATECO di riferimento.
Per il comparto costruzioni, il modulo tecnico è di 16 ore. L’aggiornamento quinquennale (minimo 8 ore) decorre dalla fine del modulo comune.
Formazione per i preposti: focus su supervisione e comunicazione
I preposti alla sicurezza devono integrare la formazione base dei lavoratori con un modulo aggiuntivo di 12 ore, suddivise in 4 aree tematiche. L’aggiornamento è biennale o anticipato in caso di variazione significativa dei rischi, con durata minima di 6 ore.
È esclusa la formazione e-learning: l’obiettivo è rafforzare la formazione pratica, con particolare attenzione alla comunicazione e alla gestione dei team.
Dirigenti edili: percorsi formativi mirati per il settore cantieri
Per i dirigenti delle imprese edili, l’obbligo formativo prevede 12 ore di corso base, più un modulo cantieri da 6 ore. L’aggiornamento è di almeno 6 ore ogni 5 anni e può avvenire in e-learning.
RSPP e ASPP: formazione tecnica e aggiornamenti quinquennali
I Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione seguono tre moduli:
- Modulo A (28 ore – consentito in e-learning),
- Modulo B (48 ore – obbligatorio per tutti),
- Modulo C (24 ore – solo per RSPP).
L’aggiornamento ogni 5 anni richiede:
- 40 ore per RSPP;
- 20 ore per ASPP.
Coordinatori della sicurezza: corso intensivo e aggiornamenti specifici
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione deve seguire un corso di 120 ore. L’aggiornamento quinquennale è di 40 ore, con possibilità di svolgerlo in e-learning.
Per la formazione iniziale, è concessa la modalità e-learning solo per il modulo giuridico.
Lavoratori: formazione generale, specifica e aggiornamento costante
La formazione dei lavoratori si articola in:
- 4 ore di formazione generale;
- da 4 a 12 ore di formazione specifica in base al rischio ATECO:
- 4 ore per rischio basso,
- 8 ore per rischio medio,
- 12 ore per rischio alto.
L’aggiornamento quinquennale, di almeno 6 ore, è obbligatorio e può essere anticipato in caso di variazioni nei rischi o evidenze di inefficacia della formazione.
Il datore di lavoro è tenuto a documentare la formazione.
Chi può erogare formazione? Requisiti e categorie
I soggetti formatori sono suddivisi in tre categorie:
- Enti istituzionali (es. INAIL, Regioni);
- Enti accreditati;
- Altri soggetti abilitati (organismi paritetici, fondi interprofessionali).
Tutti devono dimostrare almeno 3 anni di esperienza formativa in salute e sicurezza. Per la formazione in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, è richiesta anche esperienza pratica documentata.
Ambienti confinati: formazione obbligatoria con prove pratiche
Chi lavora in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve seguire un corso di 12 ore, con almeno 8 ore di esercitazioni pratiche obbligatorie.
L’aggiornamento quinquennale deve includere una parte pratica di almeno 4 ore. Non è consentita la videoconferenza né l’e-learning. Il corso va completato entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
Come si svolgono i corsi? Modalità e regole da rispettare
Sono previste quattro modalità di erogazione:
- In presenza;
- Videoconferenza sincrona;
- E-learning;
- Formazione mista.
Regole organizzative:
- massimo 30 partecipanti per corso (escluso e-learning);
- 1 docente ogni 6 discenti nelle attività pratiche;
- registro presenze obbligatorio (cartaceo o elettronico);
- presenza minima del 90% per accedere alla verifica finale;
- verbale della prova finale da archiviare.
Attestati di formazione: cosa devono contenere?
L’attestato, rilasciato a chi ha frequentato almeno il 90% del corso e superato la verifica finale, deve includere:
- dati del soggetto formatore;
- anagrafica del partecipante;
- tipo di corso e riferimento normativo;
- modalità di erogazione;
- firma digitale (preferibile) del legale rappresentante;
- data e luogo del corso.
Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale.
Nuove macchine operatrici: obblighi formativi in arrivo
L’accordo introduce obblighi formativi per l’abilitazione all’uso di nuove macchine operatrici prima non regolamentate:
- Macchina agricola raccogli-frutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica);
- Caricatori per materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica);
- Carroponte e gru a cavalletto:
- 4 ore teoria + 6 ore pratica (con comando in cabina),
- 6 ore pratica (con comando a distanza),
- 7 ore complessive per entrambe le tipologie.
Tempistiche per adeguarsi
L’Accordo entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le aziende avranno quindi circa 6 mesi di tempo per adeguare i piani formativi, i registri e i criteri di selezione dei formatori.
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