Formazione Sicurezza Lavoro: IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 17/04/2025

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È stato finalmente firmato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La bozza definitiva, approvata il 17 aprile 2025, rappresenta un passaggio cruciale per tutte le imprese italiane, soprattutto per le piccole e medie, che dovranno rivedere i propri piani formativi alla luce delle nuove disposizioni.

Vediamo insieme le principali novità.

Cosa prevede la nuova formazione per i datori di lavoro nei cantieri?

Il nuovo Accordo Stato-Regioni stabilisce un percorso formativo obbligatorio di 16 ore per tutti i datori di lavoro, articolato in moduli giuridico-normativi e organizzativi. Per i titolari di imprese che operano nei cantieri edili è richiesto un modulo integrativo di 6 ore. L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni (minimo 6 ore), anche in modalità online.

Se il datore di lavoro svolge anche il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), al corso base (16+8 ore) si aggiungono:

  • un modulo comune di 8 ore, con esercitazione pratica sulla redazione del DVR specifico per il settore ATECO;
  • moduli tecnici di durata variabile, in base alla macrocategoria ATECO di riferimento.

Per il comparto costruzioni, il modulo tecnico è di 16 ore. L’aggiornamento quinquennale (minimo 8 ore) decorre dalla fine del modulo comune.

Formazione per i preposti: focus su supervisione e comunicazione

I preposti alla sicurezza devono integrare la formazione base dei lavoratori con un modulo aggiuntivo di 12 ore, suddivise in 4 aree tematiche. L’aggiornamento è biennale o anticipato in caso di variazione significativa dei rischi, con durata minima di 6 ore.

È esclusa la formazione e-learning: l’obiettivo è rafforzare la formazione pratica, con particolare attenzione alla comunicazione e alla gestione dei team.

Dirigenti edili: percorsi formativi mirati per il settore cantieri

Per i dirigenti delle imprese edili, l’obbligo formativo prevede 12 ore di corso base, più un modulo cantieri da 6 ore. L’aggiornamento è di almeno 6 ore ogni 5 anni e può avvenire in e-learning.

RSPP e ASPP: formazione tecnica e aggiornamenti quinquennali

I Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione seguono tre moduli:

  • Modulo A (28 ore – consentito in e-learning),
  • Modulo B (48 ore – obbligatorio per tutti),
  • Modulo C (24 ore – solo per RSPP).

L’aggiornamento ogni 5 anni richiede:

  • 40 ore per RSPP;
  • 20 ore per ASPP.

Coordinatori della sicurezza: corso intensivo e aggiornamenti specifici

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione deve seguire un corso di 120 ore. L’aggiornamento quinquennale è di 40 ore, con possibilità di svolgerlo in e-learning.

Per la formazione iniziale, è concessa la modalità e-learning solo per il modulo giuridico.

Lavoratori: formazione generale, specifica e aggiornamento costante

La formazione dei lavoratori si articola in:

  • 4 ore di formazione generale;
  • da 4 a 12 ore di formazione specifica in base al rischio ATECO:
    • 4 ore per rischio basso,
    • 8 ore per rischio medio,
    • 12 ore per rischio alto.

L’aggiornamento quinquennale, di almeno 6 ore, è obbligatorio e può essere anticipato in caso di variazioni nei rischi o evidenze di inefficacia della formazione.

Il datore di lavoro è tenuto a documentare la formazione.

Chi può erogare formazione? Requisiti e categorie

I soggetti formatori sono suddivisi in tre categorie:

  1. Enti istituzionali (es. INAIL, Regioni);
  2. Enti accreditati;
  3. Altri soggetti abilitati (organismi paritetici, fondi interprofessionali).

Tutti devono dimostrare almeno 3 anni di esperienza formativa in salute e sicurezza. Per la formazione in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, è richiesta anche esperienza pratica documentata.

Ambienti confinati: formazione obbligatoria con prove pratiche

Chi lavora in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve seguire un corso di 12 ore, con almeno 8 ore di esercitazioni pratiche obbligatorie.

L’aggiornamento quinquennale deve includere una parte pratica di almeno 4 ore. Non è consentita la videoconferenza né l’e-learning. Il corso va completato entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

Come si svolgono i corsi? Modalità e regole da rispettare

Sono previste quattro modalità di erogazione:

  • In presenza;
  • Videoconferenza sincrona;
  • E-learning;
  • Formazione mista.

Regole organizzative:

  • massimo 30 partecipanti per corso (escluso e-learning);
  • 1 docente ogni 6 discenti nelle attività pratiche;
  • registro presenze obbligatorio (cartaceo o elettronico);
  • presenza minima del 90% per accedere alla verifica finale;
  • verbale della prova finale da archiviare.

Attestati di formazione: cosa devono contenere?

L’attestato, rilasciato a chi ha frequentato almeno il 90% del corso e superato la verifica finale, deve includere:

  • dati del soggetto formatore;
  • anagrafica del partecipante;
  • tipo di corso e riferimento normativo;
  • modalità di erogazione;
  • firma digitale (preferibile) del legale rappresentante;
  • data e luogo del corso.

Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale.

Nuove macchine operatrici: obblighi formativi in arrivo

L’accordo introduce obblighi formativi per l’abilitazione all’uso di nuove macchine operatrici prima non regolamentate:

  • Macchina agricola raccogli-frutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica);
  • Caricatori per materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica);
  • Carroponte e gru a cavalletto:
    • 4 ore teoria + 6 ore pratica (con comando in cabina),
    • 6 ore pratica (con comando a distanza),
    • 7 ore complessive per entrambe le tipologie.

Tempistiche per adeguarsi

L’Accordo entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le aziende avranno quindi circa 6 mesi di tempo per adeguare i piani formativi, i registri e i criteri di selezione dei formatori.

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